Per prima cosa, nel momento in cui si cerca di capire entro quanto inviare la fattura elettronica allo SdI, è importante comprendere la differenza tra fatture differite e fatture immediate. Conoscere questa importante differenza permette di evitare onerose sanzioni.
Qual è la differenza tra fattura immediata e fattura differita?
Per quanto riguarda la fattura elettronica immediata, si tratta di una fattura la cui elaborazione coincide con l’effettuazione dell’operazione di vendita. Significa quindi che la data riportata dalla fattura è la stessa del giorno in cui è avvenuta la prestazione lavorativa, dal quale deriva il nome, appunto. Per questa tipologia di fattura l’invio allo SdI deve avvenire entro 12 giorni dall’emissione della fattura.
Per quanto riguarda la fattura elettronica differita il discorso è un po’ diverso, queste ultime infatti possono essere inviate all’SdI entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
Quando è possibile fare una fattura differita a discapito di una fattura immediata?
La fattura differita è una tipologia di fattura che può essere utilizzata in due casi. Nel primo caso quando vi è una cessione di beni per la quale la consegna e la spedizione avviene in più tranche, nei confronti della stessa persona fisica o giuridica, nell’arco dello stesso mese solare.
In questi casi è possibile formulare una fattura elettronica differita, che sia riepilogativa di tutte le transazioni avvenute nel corso del mese. Ovviamente, per correttezza, è necessario indicare i riferimenti ai documenti di consegna e alle rispettive date.
Il secondo caso, invece, prevede di emettere fattura differita quando vi sono più prestazioni differite nel tempo. In questo caso è possibile fare una fattura elettronica differita, riportando comunque i dettagli delle prestazioni, nonché le date e le parti contraenti.
Quali sanzioni ci sono per gli invii fuori tempo delle fatture elettroniche?
Il mancato invio delle fatture elettroniche allo SdI nei tempi prestabiliti comporta delle sanzioni.
Inizialmente, per favorire l’ingresso del nuovo sistema di fatturazione elettronica, il legislatore aveva previsto una finestra temporale in cui non vi era nessuna applicazione di sanzioni. Questa finestra temporale è scaduta il 30 Settembre 2019.
Oggi il sistema sanzionatorio prevede invece delle sanzioni per tardiva emissione così come specificate nell’art. 6 del comma 1 del DLgs numero 471/97. La prima sanzione è di “Un importo compreso fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un importo minimo pari a 500 euro”. La seconda sanzione prevista è “Un importo compreso tra 250,00 e 2.000,00 nel caso la violazione della fatturazione non sia incidente sulla corretta liquidazione del tributo. Si parla in questo caso di violazione formale”.