Il DDT (documento di trasporto), precedentemente denominato “bolla di accompagnamento” per le merci viaggianti, entra in vigore in Italia nel 1996 con il D.p.r. 549/96. La prima novità introdotta è che il DDT, a differenza della precedente bolla di accompagnamento, non deve essere necessariamente accompagnatorio dei beni viaggianti, fatto salvo che entro 24 ore dal giorno di effettuazione dell’operazione, sia emessa relativa fattura.
QUALI SONO I DATI OBBLIGATORI DI UN DOCUMENTO DI TRASPORTO?
Per la corretta compilazione di un DDT la forma è lasciata libera ma ci sono alcuni dati che non possono mancare.
I dati necessari sono:
- il numero progressivo del documento;
- la data di consegna;
- le denominazioni o ragioni sociali in caso di imprese o società o nome e cognome in caso di persone fisiche. Occorre indicare la residenza o il domicilio e in caso di soggetti non residenti l’ubicazione della stabile organizzazione;
- le generalità dell’impresa trasportatrice se il trasporto viene affidato a soggetti terzi senza inserire le generalità del soggetto che materialmente esegue il trasporto;
- la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto del trasporto; per la quantità si deve reputare sufficiente l’indicazione in cifre.
COME DEVONO ESSERE CONSERVATI I DDT?
I Documenti Di Trasporto devono essere conservati come qualsiasi altro documento ai fini IVA, fino a quando, quindi, non siano definiti gli accertamenti relativi ai corrispondenti periodi di imposta. Ai fini civilistici invece, l’obbligo di conservazione che riguarda sia l’emittente che il destinatario è di 10 anni dalla loro emissione.
IL DDT È OBBLIGATORIO IN CASO DI FATTURAZIONE DIFFERITA?
Sì! Uno dei casi in cui il Documenti di Trasporto diventa obbligatorio è quello dell’emissione di fattura differita, cioè una fattura che viene emessa oltre le 24 ore successive alla consegna (entro il 10 del mese successivo).
IN QUALE ALTRO CASO È OBBLIGATORIA L’EMISSIONE DEL DDT PER ACCOMPAGNARE LA MERCE?
L’altro caso di emissione obbligatoria del DDT si ha nel momento in cui non si vuole trasferire la proprietà dei beni in consegna: è il caso delle cosiddette “causali” del trasporto che possono essere:
- DDT Conto visione: i beni vengono inviati al cliente per essere presi in visione e poi restituiti;
- DDT Conto lavorazione: quando la merce viene inviata al fornitore per essere lavorata, rimanendo di proprietà del cliente. Conclusa la lavorazione la merce sarà riconsegnata com’era o trasformata in prodotto finito;
- DDT Prestito d’uso: questo è il caso in cui i beni in oggetto vengano inviati per poter essere utilizzati durante alcune lavorazioni;
- DDT Conto riparazione: da indicarsi se si tratta di una riparazione in garanzia oppure no;
- DDT Omaggio: in questo caso occorre ricordarsi assolutamente l’obbligo dell’emissione della fattura per la rivalsa dell’IVA;
- DDT Reso: in questo caso se si trattiene la merce resa si emette una nota di credito, diversamente viene inviato altro materiale in sostituzione di quello reso;
- DDT Tentata vendita: beni dei quali si conclude la vendita direttamente presso la sede del cliente con contestuale consegna dei beni.
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