Se gestisci una scuola guida, ci sono delle regole di fatturazione e di fiscalità che devi conoscere. In questo articolo scoprirai come applicare correttamente l’IVA sull’erogazione di prestazioni per la scuola guida e come fatturare in modo corretto per non incorrere in multe e sanzioni.
L’applicazione di iva alle prestazioni di scuola guida
Dal 2019, in ricezione ad una norma dell’Unione Europea, l’insegnamento che viene fornito da una scuola guida ai propri clienti non è assimilabile ad uno di tipo “scolastico o universitario”, pertanto, questo tipo di prestazione deve essere assoggettato ad IVA ordinaria.
Facendo questa distinzione, infatti, non è possibile applicare l’esenzione IVA alle prestazioni di scuola guida, comportando ovviamente un aumento del prezzo di vendita di questi servizi al consumatore finale, sul quale, appunto, ricade l’imposta.
Dal 2 settembre 2019, infatti, dopo alcuni chiarimenti e specifiche dell’Agenzia delle Entrate, è obbligatorio per tutte le scuole guida assoggettare le proprie prestazioni ad IVA ordinaria, sia per quanto riguarda i corsi teorici, sia per quanto riguarda le lezioni di pratica impartite agli studenti per il rilascio della patente.
Il regime ordinario dell’IVA, ricordiamo, prevede l’applicazione (ad oggi), di un’imposta del 22% sul valore imponibile della prestazione. Pertanto, per esempio, una lezione di scuola guida di 1 ora, con valore imponibile di 40 euro, dovrà essere fattura a 48,80 euro compreso IVA.
Fatturazione delle prestazioni di scuola guida
A partire dal 1° gennaio 2020, le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole e finalizzate al conseguimento della patente non sono più esonerate dalla certificazione dei corrispettivi e, per questo motivo, le vecchie “ricevute fiscali” cartacee non sono più valide. Infatti, a questo tipo di vendita dovrà seguire l’invio elettronico all’Agenzia delle Entrate di un “documento commerciale”.
Per documento commerciale elettronico si intende un corrispettivo, una ricevuta fiscale o una fattura, che viene inviato al sistema di Interscambio SDI dell’Agenzia delle Entrate.
In questo modo, le autoscuole sono quindi tenute, al pari degli altri soggetti, ad adempiere all’obbligo dei corrispettivi telematici, in quanto non più soggette all’esonero dalla certificazione fiscale.
Tutte le scuole guida, quindi, possono scegliere:
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