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Venditore ambulante: scontrino elettronico obbligatorio?

Sei un venditore ambulante e non sai come adeguarti all’obbligo di invio dei corrispettivi telematici? Allora sei nel posto giusto!

In questo articolo affronteremo l’obbligo che riguarda ormai tutti i negozianti e vedremo nel concreto cosa cambia per gli operatori del commercio ambulante.

La legge di Bilancio 2019 obbliga all’invio telematico dei corrispettivi all’agenzia delle entrate, tramite un apposito strumento, ilRegistratore di Cassa Telematico oppure tramite una procedura on line direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate che può essere facilmente semplificata con software online come Fattutto. Dal 1° luglio 2019 è scattato l’obbligo per tutti i contribuenti con volume d’affari sopra 400.000 €. Per tutti gli altri contribuenti, l’avvio dell’obbligo è scattato dal 1° gennaio 2020.

Gli ambulanti devono emettere scontino elettronico?

Sì. Gli ambulanti, come tutti gli imprenditori, hanno il doppio obbligo di memorizzare ed inviare telematicamente i corrispettivi. È però necessario dividerli in due categorie:

  • Ambulante con sede fissa: colui che ha una o più piazzole fisse all’interno dei mercati;
  • Ambulante itinerante: colui che fa i mercatini itineranti.

Entrambi, come detto, sono soggetti all’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi ma, per il momento, sembra che chi rientra nella categoria dell’ambulante itinerante possa continuare con lo scontrino fiscale manuale.

Quali attività rientrano nella categoria del venditore ambulante?

Secondo la legge vigente sono “ambulanti” tutti i venditori o i proprietari di esercizi commerciali, che non possiedono una sede fisica fissa e che svolgono la loro attività commerciale al dettaglio in modo itinerante all’interno di aree pubbliche come strade, piazze ecc. Appartengono a questa categoria tutti coloro che vendono la propria merce:

  • Nei banchi dei mercati:facciamo riferimento ai venditori ambulanti di frutta e verdura, di pesce, di formaggi, di vestiti, di fiori ecc.;
  • Nei mercatini di antiquariato, vendendo libri, oggetti d’epoca, mobilio;
  • Durante manifestazioni turistiche o nel corso di eventi offrendo cibo, bevande, dolciumi.

Quando si è esonerati?

Nel caso dei venditori ambulanti non sono soggette all’obbligo di certificazione le seguenti operazioni:

  • le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali
  • le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere
  • le cessioni di cartoline e souvenir da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate.

In sintesi, se avete un cellulare con una connessione ad Internet, il consiglio è di utilizzare un’app in mobilità come Fattutto, che permette di accedere da qualsiasi dispositivo al proprio “account” di emissione scontrini elettronici, generarli ed inviarli molto velocemente all’Agenzia delle Entrate ed al cliente, adempiendo a tutti gli obblighi di legge in modo veloce, facile e sicuro.

In alternativa, dovresti dotarti di un sistema quale il Registratore Telematico RT (registratore di cassa) che comporta sicuramente molte più spese di acquisto, manutenzione e bollatura rispetto alla soluzione Fattutto.

Cosa aspetti? Inizia ad emettere scontrini elettronici in tutta sicurezza con Fattutto dal tuo smartphone!