Fatturazione elettronica forfettari 2024: vuoi saperne di più su come adeguarti? Su quali sono i nuovi obblighi? Hai dei dubbi su cosa è cambiato? Ci pensiamo noi, continua a leggere questo articolo!
Vediamo intanto come funziona la tassazione per i forfettari.
Nel regime forfettario le agevolazioni sono previste sia per l’aliquota applicata per il calcolo dell’imposta sul reddito che per la determinazione del reddito imponibile.
L’aliquota applicata è pari al 15%ed èsostituiva delle imposte sui redditi, addizionali regionale e comunali e IRAP. Per le nuove attività la percentuale si abbassa al 5% per i primi 5 anni di operatività. Ultimo ma non per importanza, sono previste anche diverse agevolazioni ai fini IVA.
Per essere definita nuova attività devono verificarsi le seguenti condizioni:
- Nei tre anni precedenti, il soggetto non deve aver esercitato attività artistica, professionale o attività d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività che si andrà ad esercitare non deve in alcun modo proseguire un’attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Si escludono solo i casi in cui l’attività precedentemente svolta sia coincisa con la pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (ad esempio il tirocinio per avvocati);
- nel caso in cui si prosegua l’attività svolta in precedenza da altro soggetto, il totale dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente, non deve superare i limiti dei ricavi previsti dal regime forfettario.
Cosa è cambiato nel 2024?
Il regime transitorio è terminato a fine 2023, quindi la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente.
Quali sono le sanzioni previste?
Per le fatture elettroniche emesse dai forfettari si applicano gli stessi termini di emissione della fattura elettronica validi anche per tutti gli altri contribuenti, che si possono riassumere nel seguente modo:
- fattura elettronica immediata: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui il documento stesso si riferisce;
- fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
In caso di invio tardivo della fattura, l’art. 6 del D.lgs n. 471/1997 prevede le seguenti sanzioni:
- tra il 5% e il 10% dell’imposta dei corrispettivi non documentati o non registrati, in quanto la violazione è relativa a operazioni non imponibili;
- da 250€ a 2.000€ se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Come si ricevono fatture elettroniche?
È possibile ricevere le fatture passive:
- nella casella PEC,
- nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate
- Con Fattutto, dove possono essere gestite insieme a quelle inviate, in modo veloce e ordinato.
Come conservare le fatture elettroniche?
La legge prevede che le fatture debbano essere conservate digitalmente per 10 anni. Si tratta di un processo regolamentato tecnicamente dalla legge che permette di conservare le fatture in modalità digitale, mantenendo il valore legale del documento. Alcuni software, come Fattutto, conservano in automatico le fatture inviate e ricevute in conservazione, così non dovrai preoccuparti di nulla.
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