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Regime forfettario e ritenuta d’acconto

La ritenuta d’acconto è la somma che un cliente trattiene dal compenso, per versarla allo Stato sotto forma di “sostituto di imposta”. Si tratta di una sorta di “tassa alla fonte”, che viene trattenuta già dal cliente, che provvederà a pagare soltanto l’importo al netto della ritenuta.

Questa “trattenuta” non sarà percepita sotto forma di denaro a fronte della prestazione svolta, ma è paragonabile ad un “anticipo di IRPEF” già saldato allo Stato. Per questo motivo, le imposte da pagare al momento della dichiarazione dei redditi saranno più basse, proprio perché la parte delle ritenute d’acconto sono già state versate.

Chi adotta il regime forfettario, quando emette fattura, è esonerato dalle ritenute d’acconto?

Sì, assolutamente. Chi decide di adottare il regime forfettario percepisce il 100% del compenso richiesto mediante fattura, attualmente tramite fattura cartacea, che diventerà obbligatoriamente elettronica dal 1° gennaio 2021. Per chi adotta il regime forfettario, è opportuno indicare in fattura la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto come previsto dall’art.1, comma 67, Legge n.190/2014”.

Chi adotta il regime forfettario, quando riceve fattura, deve versare la ritenuta d’acconto per conto del fornitore?

No. Chi possiede il regime forfettario ha solo l’obbligo di indicare il codice fiscale dei soggetti a cui è stato pagato un compenso, senza però versare la ritenuta. Questo processo può essere fatto in fase di dichiarazione, per l’esattezza all’interno del quadro RS del modello Redditi e sarà in quella fase che verserà allo Stato quanto dovuto.

Cosa succede se un cliente, per errore, versa la ritenuta d’acconto di un regime forfettario?

Se un cliente, anziché pagare l’intero compenso, ha versato il 20% allo Stato a titolo di ritenuta d’acconto, non sussistono problemi. Nel caso in cui la ritenuta non sia ancora stata versata, è possibile richiedere il pagamento della somma mancante, sistemando così la posizione di incasso. Invece, nel caso in cui il cliente la ritenuta erroneamente applicata sia già stata versata, si può richiedere il pagamento della somma mancante al cliente, che utilizzerà l’importo erroneamente già versato allo Stato, per pagare altre ritenute di altri fornitori, così da non perdere denaro. Qualora il cliente creasse problemi per il rimborso della tua somma, la circolare n° 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate, offre la possibilità ai contribuenti in regime forfettario di chiedere il rimborso le ritenute applicate erroneamente, secondo le istruzioni previste dall’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Sarà sufficiente segnalarlo al commercialista, che saprà sicuramente dove indicare in dichiarazione dei redditi l’importo da recuperare.

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