Chi usa un Registratore Telematico (o RT) deve preoccuparsi solo di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa. Infatti, dopo questa operazione, l’RT predisporrà in automatico il file contenente i dati dei corrispettivi telematici da trasmettere all’Agenzia delle entrate.
Il Registratore Telematico, infatti, dopo la chiusura di cassa prova a collegarsi con i server dell’Agenzia e, non appena il canale di colloquio è attivo, trasmette il file.
Ma come ed entro quando devono essere inviati i corrispettivi telematici?
Se al momento di chiusura di cassa si riscontrano problemi di connettività alla rete internet, ci sono 12 giorni di tempo per trasmettere i dati e due modalità per farlo: riconnettere il Registratore Telematico alla rete internet o copiare il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzare l’apposita funzionalità di upload del file presente nel portale Fatture e Corrispettivi.
Tale procedura di “emergenza”, quindi, è prevista in tutti quei casi in cui l’esercente riscontra problemi di connessione internet del suo RT.
In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non deve effettuare alcuna registrazione sul registratore di cassa telematico: quest’ultimo, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi telematici della giornata di apertura, comunica le giornate di chiusura.
La mancata o non tempestiva memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi, oppure nel caso in cui i dati vengono memorizzati o trasmessi in modo incompleto o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, commi 2-bis e 3, articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis e articolo 12, comma 2).
Ricordiamo che le alternative al Registratore Telematico sono essenzialmente due: utilizzare la complicata piattaforma gratuita messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure utilizzare sistemi gestionali web molto più semplici, che generano e inviano in tempo reale i corrispettivi all’AdE. Fattutto è uno di questi: non ha costi per il Registratore Telematico, né per manutenzioni e bollature ed evita di dover fare il procedimento per la chiusura di cassa, perché i corrispettivi vengono inviati ad ogni singola emissione.
In quali sanzioni incorre chi non trasmette nei tempi i corrispettivi?
La sanzione è pari al 90% dell’imposta, qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano stati regolarmente memorizzati o trasmessi. La sanzione si applica una sola volta, nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi).
Anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici, la sanzione è del 90%. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.
Nei casi in cui l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo (concretizzandosi, quindi, in una violazione formale) è prevista solo una sanzione amministrativa fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, senza possibilità di cumulo giuridico (art. 12 del decreto legislativo n. 472/1997).
Chi manomette o altera i registratori o li utilizza manomessi o alterati o consente ad altri di usarli per eludere le norme, incorre in una sanzione da 3.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, nonché nella sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).