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Semaforo rosso: prorogato di un anno il divieto fatturazione elettronica operatori sanitari

Divieto fatturazione elettronica operatori sanitari: il Decreto Milleproroghe approvato dal Governo, articolo 3 comma 4, proroga anche per l’anno 2024 le norme speciali previste dall’articolo 10-bis del Dl 119/2018 per prevedono il divieto di fattura elettronica per gli operatori sanitari.

Ma quindi cosa succede nel 2024?

Quindi, anche per l’anno 2024, gli operatori sanitari non dovranno emettere fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, ma dovranno passare attraverso il Sistema tessera sanitaria (Sts). Tale esclusione è merito del Garante della Privacy che, ritenendo il transito nel Sistema di Interscambio (SDI) dei dati sanitari sensibili non conforme al GDPR (regolamento generale protezione dati), ha imposto l’esclusione degli operatori sanitari dal sistema della fatturazione elettronica.

Quando si parla di divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, si fa riferimento alle disposizioni di cui:

  • all’articolo 10-bis, Dl 119/2018, il divieto riguarda i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema Ts (medici, farmacie, fisioterapisti; logopedisti; ecc.);
  • all’articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018 che dispone il divieto per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, per le prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Chi sono le persone interessate?

Si tratta di un vero e proprio divieto per gli operatori sanitari e le attività come: laboratori biomedici, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario, biologi, psicologi. Il divieto si applica anche alle prestazioni accessorie a quelle sanitarie (es. amministrative, maggior comfort in ospedale, ecc.).

Chi è obbligato alla fatturazione elettronica?

Resta l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche per le prestazioni veterinarie, limitatamente a quelle per cui non sussiste l’obbligo di invio al StS e per le prestazioni sanitarie fatturate a soggetti diversi dalle persone fisiche, come ad esempio avviene nel caso di compagnie assicurative o le prestazioni fatturate ad una persona giuridica come, ad esempio, un fisioterapista che svolga una prestazione verso uno o più atleti di una squadra dilettantistica.

In tali casi, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico tramite SdI e facendo attenzione ad indicare solo i dati essenziali richiesti dal decreto Iva in materia di compilazione della fattura. Non dovrà essere indicato il nome del paziente, come indicato dalla risposta n. 307/2019 delle Agenzia delle entrate.

In ogni caso, quindi, la prestazione non deve essere associabile a una persona fisica.

Resta quindi in vigore il divieto di emettere fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, in capo ai:

  • soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema
  • soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

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