Il cliente ha vinto la causa. La sentenza condanna la controparte a pagare le spese di lite. Bene, si potrebbe pensare: soldi in più, pratica chiusa. Ma per lo studio legale, a questo punto, comincia un problema tutto diverso: chi va fatturato, il proprio cliente o la controparte che materialmente paga?
È uno dei dubbi più frequenti tra avvocati e chi si occupa della fatturazione di uno studio legale, insieme al calcolo corretto di CPA, IVA e ritenuta d’acconto, tre voci che si sommano con basi di calcolo diverse tra loro e che, se confuse, portano a incassare meno del dovuto.
Vediamo come è fatta davvero una parcella d’avvocato.
Da cosa è composta la parcella di un avvocato
Una fattura di uno studio legale generalmente contiene queste voci:
- il compenso (onorario) per l’attività professionale svolta;
- il rimborso spese generali forfettario, pari al 15% del compenso, previsto dal D.M. 55/2014 salvo diverso accordo con il cliente;
- il contributo integrativo Cassa Forense (CPA), pari al 4%, calcolato sulla somma di compenso e rimborso spese generali;
- le eventuali spese anticipate in nome e per conto del cliente (contributo unificato, marche, diritti di cancelleria), escluse dalla base imponibile IVA se documentate;
- l’IVA al 22%, calcolata sull’intero imponibile comprensivo di compenso, rimborso 15% e CPA;
- l’eventuale ritenuta d’acconto del 20%, dovuta se il cliente è un sostituto d’imposta.
Come si combinano CPA, IVA e ritenuta
| Voce | Base di calcolo | Concorre alla base IVA | Concorre alla base ritenuta |
| Compenso + rimborso spese 15% | – | Sì | Sì |
| CPA Cassa Forense 4% | Compenso + rimborso 15% | Sì | No |
| Spese anticipate ex art. 15 DPR 633/72 | Importo documentato | No | No |
Questo significa, in pratica, che l’IVA si calcola anche sulla CPA, mentre la ritenuta d’acconto no: due basi imponibili diverse nella stessa fattura. È il punto in cui capita più spesso di sbagliare, soprattutto quando si lavora a ritroso da un importo netto concordato con il cliente.
Il caso della distrazione delle spese: chi va fatturato
Quando un avvocato ha anticipato le spese del giudizio e non ha ancora riscosso il proprio compenso, può chiedere al giudice, ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile, la distrazione delle spese di lite in proprio favore. In questo caso è la parte soccombente, e non il proprio cliente, a versare materialmente le spese liquidate dal giudice.
Questo non cambia però chi è il committente della prestazione professionale: il cliente originario resta il soggetto per conto del quale l’attività è stata svolta, e la fattura va generalmente intestata a lui, anche se il pagamento arriva da un terzo. Trattandosi di una materia con risvolti pratici delicati, in presenza di distrazione delle spese è sempre consigliabile un confronto con il proprio commercialista sul trattamento fiscale del caso specifico.
Avvocato in regime forfettario: cosa cambia
Chi è in regime forfettario non applica l’IVA e, se inserisce la dicitura prevista dalla legge, non subisce la ritenuta d’acconto. La CPA del 4%, però, resta comunque dovuta: è un contributo previdenziale legato all’iscrizione alla Cassa Forense, indipendente dal regime fiscale adottato.
Il bollo: una regola che è cambiata
Fino a qualche anno fa il riaddebito della marca da bollo era considerato una spesa anticipata esclusa da IVA. Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate del 2022 ha però stabilito che il riaddebito del bollo rientra nel compenso del professionista: di conseguenza concorre oggi anche alla base di calcolo di CPA e ritenuta, e non solo dell’IVA.
Un esempio pratico
Elena è avvocata civilista e segue una causa per un cliente privato. Il compenso pattuito è di 2.000 euro. Applica il rimborso spese generali del 15% (300 euro), la CPA del 4% su 2.300 euro (92 euro), e l’IVA al 22% sul totale di 2.392 euro. Trattandosi di un cliente privato, non applica la ritenuta d’acconto.
Qualche mese dopo, Elena vince una causa per un cliente aziendale e ottiene la distrazione delle spese: la parcella resta intestata alla società cliente, ma l’incasso arriverà dalla controparte soccombente. Sul compenso, essendo il cliente un sostituto d’imposta, si applica anche la ritenuta d’acconto del 20%, calcolata su compenso più rimborso spese, esclusa la CPA.
FAQ
La CPA si applica anche in regime forfettario?
Sì, il contributo integrativo alla Cassa Forense resta dovuto indipendentemente dal regime fiscale.
Cosa succede se le spese di lite sono liquidate direttamente all’avvocato (distrazione)?
Il pagamento può arrivare dalla parte soccombente, ma il cliente originario resta generalmente il committente della prestazione ai fini della fattura: è comunque consigliabile verificare il caso specifico con il proprio commercialista.
Le spese vive come il contributo unificato hanno l’IVA?
No, generalmente sono escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72, se documentate e riaddebitate senza ricarico.
La ritenuta d’acconto si calcola anche sulla CPA?
No, la ritenuta si calcola generalmente solo su compenso e rimborso spese generali, non sul contributo integrativo.
Il rimborso spese generali del 15% è sempre obbligatorio?
È il criterio previsto dal D.M. 55/2014 in assenza di un diverso accordo tra le parti.
Un avvocato deve emettere fattura elettronica anche ai clienti privati?
Sì, l’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI vale per tutte le operazioni, incluse quelle verso privati.
In sintesi
La parcella di un avvocato si regge su tre basi di calcolo diverse che convivono nello stesso documento: quella dell’IVA (che include anche la CPA), quella della ritenuta (che la esclude) e quella, a parte, delle spese anticipate senza IVA. Tenerle distinte, invece di trattarle come un’unica percentuale forfettaria, è quello che fa la differenza tra una fattura corretta e un conguaglio da rincorrere in seguito.
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